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ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO
Ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n° 287 si invitano i cittadini disposti ad essere inseriti negli appositi ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO a presentare domanda allegando copia di un documento di riconoscimento all’Ufficio Protocollo del Comune tra il 1° Aprile e il 31 Luglio del corrente anno.
Per richiedere l’iscrizione (i cui moduli sono disponibili presso gli Uffici Comunali) è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Last update: 19 March 2025, 10:46